Articolo 16.
(Riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi).

      1. Il comma 989 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

      «989. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:

          a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione;

          b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione alle Autorità portuali;

          c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

          d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.

      989-bis. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i criteri per l'istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.».